Art. 11.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza esterna).

      1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero, soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e, in

 

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collaborazione con l'AISI per esigenze connesse all'attività svolta all'estero, anche sul territorio nazionale. L'AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e dell'amministrazione della difesa nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.